1. Le lavoratrici e i lavoratori inoccupati, disoccupati od occupati hanno diritto di accedere gratuitamente a puntuali informazioni in merito alle opportunità lavorative, ai posti di lavoro vacanti e all'offerta formativa esistente sul territorio nazionale e locale; essi hanno inoltre diritto a servizi gratuiti di orientamento e all'assistenza nella ricerca di lavoro e nella progettazione, nel corso della vita lavorativa, di percorsi, anche individuali, di apprendimento e di formazione professionale.
2. Le lavoratrici e i lavoratori di cui al comma 1 hanno altresì diritto all'apprendimento nel corso della vita lavorativa per accrescere conoscenze e competenze professionali e per conseguire titoli di studio o di qualifica professionale. La formazione può corrispondere ad un'autonoma scelta del lavoratore ovvero essere predisposta dal datore di lavoro o dal committente, anche per il tramite di organismi pubblici o privati certificati.
3. L'apprendimento continuo e la formazione permanente sono incentivati attraverso il sostegno alla costituzione di fondi mutualistici o bilaterali paritetici, nonché mediante il beneficio fiscale della